DUVRI
Redazione del DUVRI e relativa consulenza in materia per applicabilità e consulenza nel caso di attività di coordinamento
Come previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essere redatto dal datore di lavoro committente, il quale è il principale referente delle attività di coordinamento tra le imprese appaltatrici subappaltatrici ecc.
L'obbligo di redigere il DUVRI scatta quando il Datore di lavoro di un'azienda (committente) affida lo svolgimento di lavori o servizi all'interno del proprio luogo di lavoro ad un'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi non rientranti in attività del titolo IV del D.Lgs. 81/08 “ Cantieri Temporanei e mobili”.
Le finalità del DUVRI sono quelle di valutare i rischi che possono presentarsi a causa di interferenze tra organizzazioni diverse nello svolgimento di attività contemporanee. I datori di Lavoro sono chiamati ad effettuare attività di coordinamento finalizzate alla pianificazione delle fasi lavorative sulla base dei rischi presenti ed alla gestione congiunta degli scenari di emergenza.
Un esempio per il quale redigere il DUVRI è l’attività di manutenzione nell’unità produttiva di un’azienda da parte di una organizzazione esterna; in questo caso è necessario valutare tutti i rischi che ogni organizzazione potrebbe scaricare sull’altra (rischi interferenziali).
La consulenza proposta da PI.ESSE. s.a.s. supporta tutte le figure coinvolte a qualsiasi titolo con riunioni, elaborazione di modelli e documenti, supporto tecnico per la verifica dei requisiti tecnico professionali richiesti, ect.
Un servizio personalizzato viene messo a disposizione dell'Organizzazione che per lo specifico contratto di appalto si configura nel ruolo di Impresa Affidataria.
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