Sulla domanda ricevuta “è necessario provvedere all’aggiornamento del capitolo del rischio biologico nel DVR a seguito dell’emergenza Corona Virus (SARS-Cov-2)?”. Puntualmente, ho dovuto rispondere: <<Beh, dipende!>>
A questa risposta è dovuta seguire la spiegazione di cosa sia un’esposizione professionale al rischio biologico da contatto accidentale o deliberato con conseguente necessità o meno dell’aggiornamento della valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs.81/08, e cosa sia invece un rischio non professionale in quanto sovrapponibile alla comune popolazione, per il quale non ricade sul Datore di Lavoro il potere risolutivo e direttorio, ma piuttosto basta attenersi, lui come i suoi lavoratori, alle specifiche misure imposte dagli enti sanitari e dal Ministero, passando anche per iniziative e campagne di informazione al proprio personale.
La questione parte da un principio incontrovertibile, e cioè che i rischi che si devono valutare all’interno del DVR sono quelli che rientrano nell’alveo dei rischi professionali e cioè i rischi per la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione e all’interno dell’organizzazione aziendale ove il Datore di Lavoro ha disponibilità giuridica anche sulle misure compensative, preventive e protettive che può disporre in base ai propri poteri direzionali. La conferma, se serve, deriva dalle definizioni stesse del D.Lgs. n. 81/08.
art.2 comma 1 lett.n) D.Lgs.81/08: «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
art.2 comma 1 lett.l) D.Lgs.81/08: «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Pertanto, ogni qual volta il legislatore fa riferimento al termine “tutti i rischi”, citati per esempio nell’art.28 (valutazione dei rischi) o art.15, non può che far riferimento ai rischi professionali che siano quindi endogeni all’organizzazione aziendale o comunque collegati all’attività svolta.
Pertanto, il rischio biologico da Corona Virus è da intendersi rischio professionale? La risposta è: “dipende dalle attività svolte dai lavoratori”.
Certamente è un rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che determinano un incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione, denominandosi in tal caso “rischio da contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”, mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi.
Il primo caso (rischio professionale) riguarda per esempio i laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus, oppure le strutture sanitarie ed ospedaliere che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infetti, per i quali il Datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione, sebbene nel caso specifico ci sia “poco da valutare” piuttosto “trovare misure compensative di riduzione dell’esposizione” (la valutazione è già stata fatta, e aggiornata costantemente, a livello Ministeriale di OMS). In tal caso occorrerà adottare misure di riduzione della probabilità, non potendo gestire il danno potenziale intrinseco (che, per inciso, non conoscono nemmeno gli enti sanitari preposti!). Il secondo caso (rischio non professionale) riguarda invece tutte le restanti mansioni ove il rischio sia sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella popolazione ove il Datore di Lavoro non deve fare altro che attenersi alle misure stabilite dal Ministero e su cui purtroppo oggi si fa molta confusione ponendoli sullo stesso piano del primo caso.
E non sono io consulente a dirlo, ma la normativa del D.Lgs.81/08! Infatti il caso vuole che proprio nella normativa esista un capitolo espressamente dedicato al rischio biologico, il Titolo X il quale, all’art. 271, definisce le norme per la valutazione del rischio.
Art. 266 comma 1 D.Lgs.81/08 (Campo di applicazione): Le norme del presente titolo (agenti biologici) si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Di fatti, come si legge, il particolare capitolo dedicato al rischio biologico riguarda le attività lavorative ove ci sia un rischio da esposizione ad agenti biologici, ove l’attività lavorativa sia quella intesa nel senso espresso sopra, ovvero ove si possa parlare di esposizione professionale, che tenga quindi conto della reale esposizione deliberata ad agenti biologici.